Condizioni di Vendita
Condizioni generali di vendita/fornitura (riservate a clienti aventi la qualifica di imprenditore).
Art. 1
OGGETTO DELLE CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO E DEFINIZIONI
1.1 Le presenti condizioni di vendita e/o fornitura sono applicabili a qualsivoglia transazione commerciale (per tale da intendersi contratti, comunque denominati, tra imprese che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi, contro il pagamento di un prezzo) posta in essere dalla Coedil 99 S.r.l. (d’ora in avanti anche offerente, proponente, venditore o semplicemente Coedil 99) con i propri clienti aventi natura giuridica di imprenditore, ovverosia soggetti esercenti un’attività economica organizzata o una libera professione (d’ora innanzi anche destinatario dell’offerta o acquirente o accettante), ed hanno ad oggetto la disciplina di vendita e/o fornitura di acciaio e legno lavorato e non.
1.2 Il cliente è tenuto a comunicare immediatamente e per iscritto a Coedil 99 i recapiti (indirizzo, indirizzo di posta elettronica, numero telefax) ove ricevere le comunicazioni previste nel prosieguo del presente atto le quali si intenderanno per conosciute dal cliente con il semplice inoltro ai detti recapiti.
1.3 Qualsiasi variazione alle presenti condizioni generali deve essere espressamente richiesta per iscritto dal cliente e il venditore si riserva di approvarla.
Art. 2
VALIDITA’ DELL’OFFERTA/PREVENTIVO E SUA ACCETTAZIONE
2.1 L’offerta /preventivo ha validità di trenta giorni a partire dalla sua trasmissione al destinatario.
2.2 L’accettazione è manifestata con la sottoscrizione del preventivo presso i locali commerciali della società offerente, ovvero con atto scritto da far pervenire all’offerente nel medesimo termine di validità dell’offerta/preventivo come determinato al precedente punto 2.1, salva in ogni caso la facoltà della Coedil 99 S.r.l. di considerare vincolanti accettazioni pervenutele oltre i termini suddetti.
Art. 3
CONTENUTI DELL’OFFERTA
3.1 Il prezzo riportato nell’offerta comprende, oltre alla merce ed ai beni indicati e purchè espressamente richiamati: numero 1 eventuale disegno esecutivo finalizzato esclusivamente alla sagomatura del legno e comunque realizzato sempre in base ai dati forniti dal cliente; n. 1 eventuale sopralluogo preventivo presso il cantiere purché localizzato ad una distanza non superiore a 20 Km dalla sede dell’offerente sita in Zona Artigianale di Poggio Picenze (AQ), per ordini non inferiori a 500,00 € + iva di legge.
3.2 Salvo diversa ed espressa pattuizione scritta, nel prezzo dell’offerta non sono ricompresi: elaborati progettuali, calcoli, relazione statica, trasporto del materiale, messa in opera, lavori di adattamento dei materiali causati da errori nei piani o da muri non precisi o storti o comunque affetti da irregolarità che devono essere comunicate immediatamente e per iscritto alla Coedil 99 S.r.l. prima della formalizzazione dell’offerta. Non è in ogni caso ricompreso nel prezzo dell’offerta qualsivoglia incombente volto ad ottenere, presso le competenti autorità, permessi, concessioni,
autorizzazioni di qualsivoglia natura finalizzate alla realizzazione dell’opera. Il preventivo non include quanto in esso non sia espressamente riportato.
Art. 4
REVOCA DELL’OFFERTA E DELL’ACCETTAZIONE
4.1 L’offerta/proposta/preventivo può essere revocata dall’offerente con dichiarazione scritta emessa prima che il proponente medesimo abbia avuto conoscenza formale dell’accettazione della proposta. La proposta può essere altresì revocata allorché l’accettante non corrisponda all’atto dell’accettazione il 30% del prezzo pattuito.
4.2 La revoca dell’accettazione è ammissibile e produce effetti solo ove pervenga all’offerente prima che gli sia pervenuta l’accettazione o che quest’ultimo abbia iniziato l’esecuzione del contratto.
Art. 5
PROPRIETA’ DI DISEGNI, CAMPIONI, ELABORATI
5.1 Le offerte/preventivo, i disegni, i campioni, gli elaborati predisposti dalla Coedil 99 S.r.l. rimangono di sua proprietà e non possono essere portati a conoscenza di soggetti terzi e/o comunque concorrenti dell’offerente. Il destinatario può farne uso soltanto nell’ambito delle disposizioni contrattuali relative all’offerta. Eventuali violazioni dei diritti dell’offerente consentono al medesimo di richiedere il risarcimento dei danni subiti.
Art. 6
VARIAZIONI DEI PREZZI
6.1 Ove intervengano aumenti superiori al 10 % nei costi delle merci e/o dei materiali oggetto dell’offerta/preventivo, è in facoltà della Coedil 99 S.r.l., quand’anche l’offerta sia già stata accettata e l’accettazione sia già stata portata a sua conoscenza, rideterminare unilateralmente i prezzi applicati tenendo conto degli incrementi predetti, dandone all’accettante comunicazione scritta a mezzo posta elettronica, telefax, telegramma o racc. a.r. comunque inoltrata ai recapiti indicati dal cliente all’accettazione del preventivo. E’ facoltà del cliente accettare i prezzi così rideterminati o recedere dal contratto con comunicazione scritta da far pervenire alla Coedil 99 S.r.l. entro e non oltre gli otto giorni successivi all’inoltro, nei modi predetti, dell’informativa contenente i prezzi modificati. Resta in ogni caso salvo il diritto di Coedil 99 alla corresponsione di quanto dovutole per la parte di contratto già eseguita.
Art. 7
ESECUZIONE DEL CONTRATTO E PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO
7.1 Una volta pervenutagli l’accettazione dell’offerta nei modi suindicati, Coedil 99 s.r.l. procederà ad eseguire la lavorazione e/o l’ordine delle merci non immediatamente disponibili in sede.
7.2 Coedil 99 non risponde ad alcun titolo di eventuali ritardi nella consegna delle merci/materiali dovuti a fatto dei fornitori e/o comunque di terzi e/o caso fortuito, forza maggiore o altre difficoltà (in via meramente esemplificativa: carenza di energia o di materie prime, scioperi, provvedimenti dell’autorità, impedimenti alla circolazione o alle attività produttive). Inoltre con l’accettazione della proposta/offerta/preventivo l’accettante assume l’onere di dimostrare, anche in un eventuale contenzioso dinanzi alle competenti Autorità giudiziarie, altresì l’inadempimento e/o ritardo e/o inesatto adempimento di Coedil 99, non potendosi limitare alla semplice allegazione del medesimo.
7.3 Salvo diversa ed espressa pattuizione scritta, il prezzo indicato nell’offerta/preventivo sarà corrisposto con le seguenti scadenze: il 30% (o la differente somma eventualmente espressamente convenuta per iscritto) all’accettazione della proposta a titolo di caparra confirmatoria che sarà, poi, imputata sul prezzo; il residuo alla consegna della merce oggetto dell’offerta accettata. Il mancato rispetto anche di una sola scadenza (ivi comprese quelle differenti eventualmente espressamente concordate per iscritto) determinerà la decadenza dal beneficio del termine, legittimando Coedil 99 a richiedere immediatamente il pagamento dell’intera somma residua, salvo che Coedil 99 ritenga di azionare la clausola risolutiva espressa prevista dal successivo punto 12.1 e salva la revoca dell’offerta di cui al precedente paragrafo 4.1.
7.4 La revoca dell’ordine, se accettata dalla venditrice, la risoluzione del contratto, il recesso o comunque la perdita di efficacia del contratto a seguito dell’inadempimento del cliente, consentiranno alla venditrice di trattenere quanto versato dal cliente stesso ai sensi dell’art. 1385 cod. civ. o quale risarcimento convenzionale del danno, salva la possibilità di agire per l’eventuale danno anche maggiore. Resta ovviamente salvo il diritto di Coedil 99 al pagamento di quanto dovutole per le prestazioni eseguite.
7.5 Eventuali sconti sui prezzi di listino praticati in sede di offerta/preventivo, non saranno applicabili ai pagamenti effettuati dopo le scadenze contrattuali.
7.6 Salvo differente ed esplicito accordo scritto, non appena Coedil 99 S.r.l. comunicherà al cliente, a mezzo posta elettronica e/o telefax e/o telegramma e/o racc. a.r. e comunque ai recapiti forniti dal cliente medesimo all’accettazione della proposta, la disponibilità presso i locali dell’offerente dei materiali e/o delle merci oggetto dell’offerta accettata, l’acquirente dovrà provvedere al ritiro entro e non oltre i quindici giorni successivi. In caso di inottemperanza, il sedicesimo giorno successivo alla comunicazione predetta senza che si sia proceduto al ritiro della merce, la Coedil 99 emetterà regolare fattura ed applicherà, altresì, alla merce in giacenza ed a carico dell’acquirente inadempiente, i costi di deposito della stessa quantificati in base alle tariffe medie praticate da depositi pubblici e/o privati nel luogo ed al tempo della prestazione o, in mancanza, dal Giudice eventualmente investito della controversia. È, comunque, in facoltà del venditore, in caso di omesso ritiro della merce nei termini suindicati, di recedere dal contratto ritenendo la somma eventualmente versata dal cliente a titolo di caparra confirmatoria ex art. 1385
cod. civ., ovvero di richiedere l’esecuzione o la risoluzione, salvo in ogni caso il diritto al risarcimento del danno anche maggiore. Resta in ogni caso salvo il diritto di Coedil 99 al pagamento di quanto dovutole per le prestazioni eseguite.
7.7 In caso di ritardo nel pagamento della merce rispetto alle scadenze sopra descritte e/o eventualmente a quelle differenti espressamente concordate per iscritto, è facoltà di Coedil 99 S.r.l. di sospendere immediatamente e senza preavviso l’esecuzione del contratto e la fornitura della merce sino all’eseguito pagamento, con diritto alla corresponsione degli interessi sulle somme tardivamente percepite calcolati ex D.Lgs. 231/2002, nonché in ogni caso al risarcimento dell’ulteriore danno che viene quantificato in una somma pari ai costi di deposito della merce quantificati in base alle tariffe medie praticate da depositi pubblici e/o privati nel luogo ed al tempo della prestazione o, in mancanza, dal Giudice eventualmente investito della controversia.
7.8 I pagamenti sono regolati dalle norme del D.Lgs. 9.10.2002, n. 231 (attuazione della direttiva 2000/35/CE afferente i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali) e ss. modd. e integr. In ogni caso di ritardo nei pagamenti verranno addebitati al cliente gli interessi moratori previsti dal suddetto D.Lgs. dalle singole scadenze al saldo effettivo, nonché i costi sostenuti per il recupero del credito ex art. 6 del medesimo D.Lgs. 231/2002.
Art. 8
RICHIESTE DI INTERVENTO IN CANTIERE
8.1 Le richieste di intervento in cantiere non comprese nel preventivo, verranno addebitate al cliente tenendo conto del costo orario dei tecnici incaricati oltre alle spese ed ai costi di trasferta secondo le tabelle chilometriche dell’A.C.I. (Automobil Club Italia).
Art. 9
ESCLUSIONE DI RESPONSABILITA’
9.1 La Coedil 99 non è ad alcun titolo responsabile per errori, vizi o difetti della merce/manufatti causati da errate informazioni e/o dati forniti dal cliente. È onere dell’accettante dimostrare, anche in un eventuale contenzioso dinanzi alle competenti Autorità giudiziarie, che le informazioni e/o i dati predetti non sono stati da lui forniti.
9.2 Qualora quanto venduto si trovasse presso la venditrice, questa non risponderà degli eventuali danni per eventi climatici, scassi, furti, incendi ed altri casi imprevisti o di forza maggiore se non nella misura in cui potrà essere garantita da terzi, esclusa comunque qualsiasi maggiore responsabilità.
Art. 10
GARANZIA
10.1 La denuncia dei vizi della merce dovrà pervenire alla Coedil 99 s.r.l. per iscritto, ed a pena di decadenza, entro e non oltre otto giorni dalla data della consegna della merce o della scoperta del vizio (se occulto). È onere dell’accettante dimostrare, anche in un eventuale contenzioso dinanzi alle competenti Autorità giudiziarie, la tempestività della denuncia.
10.2 La durata della garanzia, comunque non superiore ad un anno, verrà concordata tra le parti di volta in volta in relazione alla tipologia di merce/prodotto e comunque fatta risalire al produttore in merito alle merci oggetto di lavorazione. La venditrice non può essere in nessun modo ritenuta responsabile in merito a vizi e difetti occulti del materiale che dovessero arrecare danni a persone e cose .
10.3 La garanzia non si estende a errori di costruzione dello stabile, errori o difetti di lavorazione dovuti a dati e/o informazioni fornite dal cliente, difetti causati dall’umidità o da temperature troppo elevate, difetti causati da un trattamento errato o non appropriato da parte del cliente, danni causati da terzi. La garanzia non è del pari dovuta per merce/materiali contrattati a vista ove si tratti di vizi facilmente riconoscibili.
10.4 Le parti convengono espressamente che l’onere di dimostrare, anche in eventuale sede giudiziale, che eventuali vizi e/o difetti della merce/materiale oggetto della transazione commerciale dipendano da fatto della Coedil 99 S.r.l. è a carico del cliente.
Art. 11
OBBLIGHI DI TRACCIABILITA’ EX ART. 3, L. 136/2010 E SS. MM. E II.
11.1 I clienti/accettanti/acquirenti cui si applica l’art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e seguenti modifiche ed integrazioni, sono tenuti, al momento dell’accettazione della proposta/preventivo, a comunicare per iscritto a Coedil 99 s.r.l. i dati oggetto delle comunicazioni obbligatorie di cui al citato art. 3 L. 136/2010. La comunicazione oltre il predetto termine comporterà l’applicazione a carico del cliente di una penale convenzionalmente quantificata in una somma pari al 10% del complessivo importo dell’offerta accettata.
Art. 12
CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
12.1 In caso di mancato rispetto da parte dell’accettante delle clausole contenute nei punti 7.3 e 7.6 che precedono, il contratto si intenderà risolto di diritto ex art. 1456 cod. civ., salvo che Coedil 99 S.r.l. ritenga di chiederne l’adempimento e salvo quanto previsto dal precedente art. 7 relativamente a recesso, risoluzione, richiesta di adempimento, decadenza dal beneficio del termine.
Art. 13
FORO COMPETENTE
13.1 Le parti convengono espressamente che per qualsivoglia controversia dovesse insorgere in merito alla interpretazione, applicazione, esecuzione delle suestese condizioni generali di contratto, nonché in merito ai rapporti dalle stesse nascenti tra la Coedil 99 S.r.l. e i clienti, è competente in via esclusiva il Foro di L’Aquila.